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Confermate le novità digitali in arrivo per le biblioteche

Le biblioteche europee avranno la facoltà di digitalizzare le opere della loro collezione, pur in assenza del consenso del titolare del copyright.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, che ha risolto la controversia tra il Politecnico di Darmstadt e una casa editrice tedesca, la Eugen Ulmer KG, affermando la prevalenza dell’interesse pubblico della promozione della ricerca e dell’attività privata di studio, con determinate limitazioni, rispetto al diritto di copia.
La controversia era nata dopo che la biblioteca universitaria aveva digitalizzato un libro della Eugen Ulmer per poi proporlo sui suoi posti di lettura elettronica. L’ateneo aveva nel frattempo rifiutato la proposta della casa editrice di acquistare e utilizzare sotto forma di libri elettronici (e-book) i manuali editi.
La Corte Ue ha stabilito che, anche se il titolare dei diritti propone alla biblioteca la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza, la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali di lettura dedicati. In caso contrario l’istituto culturale non potrebbe realizzare la sua missione fondamentale, né promuovere l’interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio.
La Corte Ue ha chiarito che la direttiva ammette che gli Stati concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nella loro collezione, se necessario a scopi di ricerca o di attività privata di studio, e mettere tali opere a disposizione dei singoli individui su terminali dedicati. È però vero che la stampa di un’opera su carta e la sua memorizzazione su una chiave Usb sono atti di riproduzione, mirando a creare una nuova copia. Tuttavia gli Stati membri possono, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla direttiva, prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione e permettere agli utenti di stampare le opere su carta o di memorizzarle a partire da terminali dedicati. A tal fine, però è necessario riconoscere ai titolari dei diritti un equo compenso.
(Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2014)

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